Cass. Sez. III, 15.3.2018 n. 6386
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratti sinallagmatici – risoluzione – clausola risolutiva espressa – prescrizione – sussistenza
Il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa, è soggetto a prescrizione ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l’inizio della decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall’art. 2935 cod. civ., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell’inadempimento.