Cass. Sez. I, 6.9.2021 n. 24011
Diritto bancario e dei mercati finanziari – garanzia – contratto autonomo – anatocismo – contestazione – legittimità
Nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, tramite il garante, un risultato che l’ordinamento vieta.