Cass. Sez. III, 5.9.2023 n. 25866
Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – alterazione – responsabilità
A fronte di un assegno sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato a riscuoterlo, è da ritenere colpevole non solo l’istituto di credito che ha provveduto all’erroneo pagamento ma anche il soggetto che ha emesso l’assegno e lo ha spedito per posta ordinaria. Irrilevante a questo proposito, chiariscono i giudici, il fatto che il titolo di credito sia munito di clausola di intrasferibilità.