Cass. Sez. Un., 28.2.2017 n. 5054
Diritto fallimentare – azione revocatoria – legittimazione passiva – cessione di azienda – cessionario – esclusione
In caso di cessione di azienda l’art. 2560 cc va interpretato nel senso che la responsabilità del cessionario è limitata all’evidenza diretta risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale. La chiara dizione della rubrica (Debiti relativi all’azienda ceduta) e del testo dell’art.2560 cod. civile non consente, infatti, di ritenere estensivamente inclusa nel trasferimento dell’azienda commerciale anche una situazione non già di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento del cedente.