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Spetta alla cessionaria provare la sua titolarità del credito

Cass. Sez. I, 24.6.2024 n. 17262

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – crediti – cessione – onere della prova

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta cessione del credito esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.

La differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Cass. Sez. III, 20.6.2024 n. 17055

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – differenza

Premesso che il giudice, per distinguere una fideiussione da un contratto autonomo di garanzia, non deve arrestarsi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di “fideiussioni” contenuto nel contratto oggetto della controversia, lo stesso costituisce in concreto un contratto autonomo di garanzia quando la sua autonomia la si può evincere dall’obbligo per il garante «di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all’art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore.

Le clausole vessatorie non hanno effetto per l’aggiudicatario

Cass. Sez. III, 20.6.2024 n. 17055

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – consumatore – clausole vessatorie – espropriazione forzata – aggiudicazione – irrilevanza

Le clausole vessatorie sono inopponibili all’aggiudicatario del bene e il controllo di vessatorietà delle clausole del contratto, su cui si sia soprasseduto nel procedimento monitorio e pertanto riproponibile nel procedimento esecutivo, trova un limite nell’intangibilità della posizione dell’aggiudicatario dell’immobile trasferito a seguito di espropriazione forzata. Infatti le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte.

Se il fideiussore può conoscere le difficoltà economiche del debitore principale non si ha la liberazione ex art. 1956 cc

Cass. Sez. III, 17.6.2024 n. 16822

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – liberazione ex art. 1956 cc – condizioni

La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. Però la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (caso di fideiussione rilasciata dal socio di minoranza della società debitrice principale).

L’ambito del divieto del patto leonino

Cass. Sez. I, 11.6.2024 n. 16123

Diritto societario – società di persone – patto leonino – sussistenza

Si ha la fattispecie di patto leonino qualora l’esclusione dalle perdite o dagli utili sia “assoluta e costante”, cioè qualora si apporti una modifica alla causa del contratto di società. Inoltre tale patto deve intercorrere tra il socio e la società; qualora invece l’accordo sia esterno, dunque posto in essere tra i soci nel legittimo esercizio della loro autonomia negoziale, questo produce i suoi effetti solo inter partes, non ha alcun effetto nei confronti della società, la quale continuerà ad imputare le perdite e gli utili alle partecipazioni sociali di tutti i soci nel rispetto dell’art. 2265 cc.

Lo scopo del mutuo deve risultare da una pattuizione del vincolo di destinazione

Cass. Sez. I, 5.6.2024 n. 15695

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – mutuo – scopo – nullità – condizioni

La connotazione causale assunta dalla destinazione del finanziamento, dipende dal fatto che il mutuante stesso vi abbia interesse, e dal fatto che, in conseguenza, il beneficiario del finanziamento abbia assunto un’obbligazione in tale senso. Da ciò deriva la nullità del contratto in caso di inadempimento al vincolo di destinazione.

Il mutuo prevede la materiale erogazione del denaro

Cass. Sez. III, 3.5.2024 n. 12007

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – tasso di interesse – Euribor – manipolazione – nullità – esclusione – conseguenze

L’accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo.

L’ammortamento alla francese è valido

Cass. Sez. Un., 29.5.2024 n. 15340

Diritto bancario e dei mercati finanziari –– mutuo – ammortamento alla francese – oggetto – determinatezza

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

La datio in solutum è impugnabile con l’azione revocatoria

Cass. Sez. II, 14.5.2024 n. 13227

Diritto della crisi di impresa –– azione revocatoria – datio in solutum – impugnabilità

Una compravendita comportante una datio in solutum, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore.