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L’assegno bancario privo di data e di luogo di emissione non è titolo esecutivo ma vale come promessa di pagamento

Cass. Sez. III, 10.7.2024 n. 18831

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – data e luogo di emissione – mancanza – conseguenze

L’assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell’indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., con relativa inversione dell’onere probatorio» e, quindi, con la conseguenza che spetta «all’emittente dell’assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l’inesistenza del rapporto debitorio».

Nel leasing l’utilizzatore deve informare il concedente sulla esistenza di vizi del bene oggetto di locazione finanziaria

Cass. Sez. III, 25.7.2024 n. 20749

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – vizi e difetti del bene – informazione – concedente – obbligo – sussistenza

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all’utilizzatore l’obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.

Con l’estinzione della società i soci possono rispondere dei debiti

Cass. Sez. II, 9.7.2024 n. 18720

Diritto commerciale – società di capitali – estinzione – responsabilità dei soci – condizioni

Con l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da queste riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Nel concordato liquidatorio occorre garantire il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari

Cass. Sez. I, 31.7.2024 n. 21336

Diritto della crisi di impresa e insolvenza – concordato preventivo – creditori chirografari – percentuale minima

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente “assicurazione” (art. 161) del pagamento.

La condanna “oltre interessi” presuppone sempre i soli interessi legali ex art. 1284/1 cc e non anche quelli commerciali

Cass. Sez. III, 11.7.2024 n. 19015

Diritto delle obbligazioni e contratti – interessi moratori – tasso legale – determinazione

In assenza di ulteriori indicazioni, qualora si preveda il pagamento, in un titolo giudiziale, di una somma “oltre interessi”, questi ultimi sono da intendersi esclusivamente come interessi legali, ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c.

In caso di mancata produzione completa degli estratti conto si azzerano i saldi di partenza

Cass. Sez. I, 8.7.2024 n. 18560

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – azione di ripetizione – estratti conto – omessa produzione – conseguenze

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e lo svolgimento del rapporto di conto corrente può essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui sia stato appunto effettivamente ricostruito.

In caso di eccezione di prescrizione sollevata dalla banca spetta al cliente provare la natura ripristinatoria delle rimesse

Cass. Sez. I, 3.7.2024 n. 18230

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – rimesse – prescrizione – natura – onere della prova – ripartizione

A fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.

L’anatocismo dal 1.1.2014 al 30.9.2016 era vietato

Cass. Sez. I, 30.7.2024 n. 21344

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – anatocismo – divieto

In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Il correntista che agisca contro la banca e che non abbia i documenti necessari deve chiederli alla banca ex art. 119/4 TUB

Cass. Sez. I, 26.6.2024 n. 17584

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – azione del correntista – richiesta della documentazione – onere – sussistenza

Il correntista che non abbia a disposizione gli estratti conto o la documentazione relativa alle singole operazioni ha l’onere di azionare lo strumento di cui all’art 119, quarto comma, T.U.B., conseguentemente chiedendo la collaborazione della banca per ottenerne copia, e solamente nel caso di ingiustificato diniego o inadempienza di questo può fare istanza ex art 210 c.p.c. a che il giudice ordini l’esibizione dei documenti.

La banca deve verificare la correttezza del codice IBAN del beneficiario di un pagamento

Cass. Sez. I, 25.6.2024 n. 17415

Diritto bancario e dei mercati finanziari – strumenti di pagamento – bonifico – codice IBAN – verifica – obbligo – sussistenza

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.