Archivi categoria: Pubblicazioni

falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova falso testo di prova v

La nullità delle clausole delle fideiussioni modello ABI determina la nullità dell’intero contratto solo se è provata la interdipendenza

Cass. Sez. III, 13.3.2024 n. 6685

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – modello ABI – nullità totale – condizioni

La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all’intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza.

Il versamento sul conto del debitore effettuato dal fideiussore ha efficacia estintiva e dà diritto al regresso verso i cofideiussori

Cass. Sez. III, 12.3.2024 n. 6532

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – cofideiussori – regresso – condizioni

Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l’imputazione del pagamento consenta di riferirlo all’obbligazione fideiussoria e risulti l’inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall’estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

La prescrizione delle rimesse solutorie si applica sul saldo rettificato

Cass. Sez. I, 26.2.2024 n. 5064

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – azione di ripetizione – rimesse solutorie – prescrizione – calcolo

La ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca. Il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo.

Il cliente può sempre chiedere, anche in corso di causa, i documenti relativi al conto corrente ex art. 119 TUB

Cass. Sez. I, 14.2.2024 n. 4064

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – documentazione – richiesta – condizioni

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.

La mancata indicazione del tasso leasing non comporta la nullità del contratto ex art. 117/4 TUB se è comunque determinabile

Cass. Sez. III, 13.2.2024 n. 3930

Diritto bancario e dei mercati finanziari – leasing – interessi – tasso – mancanza – determinabilità – condizioni

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del “tasso leasing” non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.

Il tasso soglia si applica anche agli interessi moratori ma con la maggiorazione prevista dai DM determinanti il tasso soglia

Cass. Sez. III, 13.2.2024 n. 3930

Diritto bancario e dei mercati finanziari – usura – interessi moratori – applicazione

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

Quando la banca risponde per il phishing

Cass. Sez. III, 12.2.2024 n. 3780

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – codici di accesso – sottrazione – responsabilità della banca – condizioni

La possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d’impresa; la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore.

La fattura accettata dal destinatario costituisce piena prova del credito nei suoi confronti

Cass. Sez. II, 8.2.2024 n. 3581

Diritto delle obbligazioni e contratti – fattura commerciale – accettazione – prova del credito – sussistenza

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

L’impegno a pagare un debito futuro e incerto non è un riconoscimento di credito

Cass. Sez. III, 7.2.2024 n. 3477

Diritto delle obbligazioni e contratti – debito futuro e incerto – impegno – riconoscimento di debito – esclusione

La dichiarazione con la quale un soggetto si impegna a pagare un debito futuro, ancora di incerta quantificazione, contiene un semplice impegno a pagare, in un momento successivo, delle somme non ancora precisate e pertanto non può essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’astrazione processuale della causa, di cui all’articolo 1988 cc.

L’eventuale nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità non comporta l’inefficacia delle garanzie relative

Cass. Sez. I, 7.2.2024 n. 3462

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – nullità – garanzia – estensione – infondatezza

In tema di mutuo fondiario, l’eventuale declaratoria di nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità non può comportare l’inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto da un terzo al fine di assicurarsi per altra via l’adempimento del credito restitutorio.