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Se cambia il piano concordatario i creditori devono votare di nuovo

Cass. Sez. I, 6.5.2024 n. 12137

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – piano concordatario – modifica – conseguenze

Quando interviene una modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai commissari giudiziali abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso della nuova proposta.

I mutui con applicazione dell’Euribor non sono di per sé nulli

Cass. Sez. III, 3.5.2024 n. 12007

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – tasso di interesse – Euribor – manipolazione – nullità – esclusione – conseguenze

I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE.
Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse.
In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione con- creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.

Il contratto di franchising deve avere una durata minima di tre anni

Cass. Sez. III, 2.5.2024 n. 11737

Diritto delle obbligazioni e contratti – franchising – durata minima – sussistenza

Nel contratto di franchising a tempo indeterminato (anche nel caso di franchising cd. light, implicante oneri ed investimenti non cospicui), l’affiliante deve attendere tre anni per poter recedere. Diversamente il recesso è contrario a buona fede, abusivo ed arbitrario, in quanto questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.

Non è necessario che la parte che contesti l’usura produca i DM di fissazione del tasso soglia

Cass. Sez. I, 24.4.2024 n. 11108

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – usura – tasso soglia – decreti ministeriali – natura

I decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 cpc.

La successione dei contratti nella cessione di azienda riguarda solo quelli a prestazioni corrispettive e non ancora eseguiti

Cass. Sez. III, 23.4.2024 n. 10902

Diritto delle obbligazioni e contratti – azienda – cessione – contratti – effetti

La regola posta dal primo comma dell’art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell’art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte.

Anche il garante autonomo può contestare l’anatocismo

Cass. Sez. I, 22.4.2024 n. 10786

Diritto bancario e del mercati finanziari – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – contestazioni – proponibilità

L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la c.d. ‘exceptio doli, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. Pertanto il garante autonomo è legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo e non ricorrano le altre condizioni di cui all’art. 1283 cc. Se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.

La banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa risponde di responsabilità contrattuale salva la prova liberatoria

Cass. Sez. I, 22.4.2024 n. 10711

Diritto delle obbligazioni e contratti – assegno circolare – non trasferibilità – negoziazione – responsabilità

Il soggetto che materialmente paga un assegno non trasferibile, a persona diversa dall’intestatario, è contrattualmente responsabile dell’eventuale errore, ma ha comunque la possibilità di provare la propria estraneità, per aver esso assolto la propria obbligazione con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2 cc.

L’impugnazione della vendita oggetto di revocatoria richiede solo la prova che l’acquirente conosceva lo stato di insolvenza

Cass. Sez. I, 17.4.2024 n. 10433

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – prova – condizioni

Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore poi fallito, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum” ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

La sezione specializzata imprese è competente per decidere sulle domande di nullità delle fideiussioni

Cass. Sez. I, 16.4.2024 n. 10326

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – nullità – tribunale imprese – competenza

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.

Il fatto di allegare a una pec un contratto non significa attribuirgli data certa che invece la conferisce la firma digitale sul documento

Cass. Sez. I, 15.4.2024 n. 10091

Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – data certa – invio per pec – esclusione

Se una parte vuole far valere una propria pretesa sorretta da un contratto deve, anzitutto, poter dimostrare l’integrità e la provenienza di tale documento munendolo di una data certa (grazie ad esempio all’apposizione di una firma munita di certificato digitale) per così dire autosufficiente senza che il mero invio a mezzo PEC del documento contrattuale assolva a tale onere probatorio.