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La ricognizione di debito non è fonte autonoma di obbligazione

Cass. Sez. III, 10.12.2024 n. 31818

Diritto delle obbligazioni e contratti – ricognizione di debito – contratto –esclusione

La ricognizione di debito non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull’autore della ricognizione l’onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.

La dichiarazione di accettazione dell’eredità per conto del minore vincola anche senza la formazione dell’inventario

Cass. Sez. Un., 6.12.2024 n. 31310

Diritto delle successioni e delle donazioni – successione – minore – accettazione – beneficio di inventario – assenza – conseguenze

La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

La clausola “on claims made basis” dei contratti di assicurazione (la copertura è legata alla richiesta del terzo) è legittima

Cass. Sez. III, 14.11.2024 n. 29437

Diritto delle obbligazioni e contratti – assicurazione – clausola claims made – legittimità

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall’art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell’assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell’assetto sinallagmatico del rapporto.

Gli effetti dell’azione revocatoria nei confronti di un alienante fallito

Cass. Sez. I, 13.11.2024 n. 29369

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – fallimento – effetti

Stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), l’azione revocatoria nei confronti di un fallimento non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente; tuttavia, i creditori dell’alienante (e, per essi, il curatore fallimentare ove l’alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

La prova del danno in caso di illegittima segnalazione in Centrale Rischi

Cass. Sez. III, 13.11.2024 n. 29252

Diritto bancario e dei mercati finanziari – Centrale Rischi – illegittimità – danno –prova

In materia di illegittima segnalazione di una società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, va ribadito che il danno derivante da tale segnalazione può essere dimostrato anche attraverso presunzioni. Deve quindi essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che ha escluso il risarcimento del danno a favore del fideiussore, socio e amministratore della società segnalata, nel caso in cui dagli atti del giudizio emergano elementi indiziari sufficienti a evidenziare il nesso causale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti precedentemente concessi alla società debitrice. Tali revoche, infatti, possono aver causato un danno al garante, obbligato a soddisfare i creditori con il proprio patrimonio.

La limitazione dell’art. 2560 cc in caso di cessione di azienda solo formale non si applica

Cass. Sez. III, 11.11.2024 n. 29071

Diritto delle obbligazioni e contratti – azienda – cessione – responsabilità – limitazioni

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori – previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c. – non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.

In caso di cessione in blocco va provato il contratto di cessione se questo sia stato contestato

Cass. Sez. I, 8.11.2024 n. 28790

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cartolarizzazione – contratto – prova – condizioni

In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Le condizioni per il sale and lease back vietato

Cass. Sez. III, 6.11.2024 n. 28533

Diritto bancario e dei mercati finanziari – leasing – sale and lease back – nullità –condizioni

In tema di contratto di sale and lease back non è invero necessaria, ai fini dell’integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale consistenti a) nell’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; b) nelle difficoltà economiche di quest’ultima, c) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente. Rilievo fondamentale assume infatti al riguardo la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell’effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati.

Gli interessi moratori commerciali sono comunque dovuti

Cass. Sez. III, 5.11.2024 n. 28413

Diritto delle obbligazioni e contratti – interessi moratori – interessi moratori commerciali – condizioni

In caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.