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La mediazione obbligatoria non si applica alle fideiussioni

Cass. Sez. I, 24.1.2025 n. 1791

Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – mediazione – condizione di procedibilità – esclusione

La richiesta di decreto ingiuntivo per l’azione di regresso a seguito di escussione della garanzia fideiussoria non è soggetta alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione prevista dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 per alcune materie, tra cui anche i contratti bancari e assicurativi. Va esclusa la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal TUB, e di conseguenza l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, d.lgs. 28/2010.

Il superamento della soglia di finanziabilità non determina la nullità del mutuo fondiario

Cass. Sez. I, 24.1.2025 n. 1720

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – superamento – nullità – esclusione

Il superamento della soglia di finanziabilità nell’ambito della vigilanza prudenziale non costituisce un elemento essenziale del contratto; pertanto, tale superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.

Il mark to market è elemento indispensabile dei contratti finanziari

Cass. Sez. I, 8.1.2025 n. 417

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti finanziari – IRS – mark to market – assenza – nullità

In tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il Mark to Market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. La nullità, quindi, non è virtuale (art. 1418, c. 1, C.c.), ma strutturale (art. 1418, c. 2, C.c.), perché inerente ad elementi essenziali del contratto, causa e oggetto.

Il preliminare subordinato a un mutuo è un contratto sottoposto a condizione mista

Cass. Sez. II, 7.1.2025 n. 243

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – mutuo – condizione – condizione mista – condizioni

Se le parti subordinano gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga un mutuo da un istituto bancario onde provvedere al pagamento del prezzo pattuito, la relativa condizione è qualificabile come “mista” e cioè il cui avveramento dipende in parte dal comportamento delle parti e in parte dal caso o dal comportamento di terzi.

Cosa occorre provare per la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario

Cass. Sez. I, 2.1.2025 n. 19

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – mutuo fondiario – conversione – prova – condizioni

In tema di mutuo ipotecario, ai fini della conversione del negozio nullo, non serve accertare la concreta volontà delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – dal momento che ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.

In caso di cartolarizzazione del credito chi impugna una decisione relativa al cedente deve provare la successione nel credito

Cass. Sez. III, 29.12.2024 n. 34868

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cartolarizzazione – successione nel credito – prova – legittimazione

In tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione.

In caso di cartolarizzazione del credito la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha solo valore indiziario

Cass. Sez. III, 29.12.2024 n. 34868

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cartolarizzazione – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – effetti

L’adempimento consistente nel deposito dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell’ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall’onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione.

Perché il debitore solidale approfitti della transazione fatta dal condebitore è necessario che il creditore conosca la solidarietà

Cass. Sez. I, 21.12.2024 n. 33736

Diritto delle obbligazioni e contratti – transazione – solidarietà – effetti – condizioni

Allorquando venga stipulata una transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, presupposto per l’applicazione dell’art. 1304 c.c. non è solo l’esistenza di un rapporto di solidarietà sul lato passivo, ma anche che tale rapporto di solidarietà (che può discendere, come nel caso di specie, dall’esistenza di una società di fatto tra i debitori) non sia occulto e sia stato palesato al creditore prima della transazione.

La notificazione dell’accettazione della donazione è requisito indispensabile per la sua validità

Cass. Sez. II, 13.12.2024 n. 32333

Diritto delle successioni e delle donazioni – donazione – accettazione – notifica – necessità

La notificazione dell’accettazione della donazione, prevista dall’art. 782, comma 2, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso.

Il debitore che invoca l’esistenza di un fondo patrimoniale deve dimostrare la consapevolezza del creditore

Cass. Sez. III, 12.12.2024 n. 32146

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – onere della prova – distribuzione

In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia (da intendersi non limitati al suo sostentamento, ma estesi pure al suo benessere, all’incremento della posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità, ecc..) del debito contratto, anche se questo è sorto nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi sono ordinariamente destinati in via principale alla famiglia, ferma restando la possibilità per i coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c.