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La violazione dei doveri degli amministratori e i sindaci

Cass. Sez. II, 20.9.2024 n. 25260

Diritto commerciale – società di capitali – amministratori – sindaci – responsabilità – violazioni

Esistono obblighi di legge e statutari nonché doveri di diligenza e di lealtà ai quali amministratori e sindaci devono conformarsi, pena l’integrazione dell’illecito in caso di violazione di uno di tali doveri. Vale a dire che, se i comportamenti contestati non siano contrari allo Statuto o non siano vietati dalla legge, possono ugualmente ritenersi integranti le violazioni dei doveri di lealtà (non agire in conflitto di interessi con la società) o di diligenza (adozione delle misure necessarie alla cura degli interessi societari). La violazione di questi doveri è idonea ad integrare l’illecito e, in questo caso, l’onere della prova a carico della società è rafforzato: non è sufficiente dimostrare il compimento dell’atto ma occorre indagare gli elementi dai quali possa trasparire la violazione di quei doveri.

Come si distribuisce l’onere probatorio nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci

Cass. Sez. II, 20.9.2024 n. 25260

Diritto commerciale – società di capitali – amministratori – sindaci – responsabilità – onere della prova

L’azione di responsabilità sociale contro amministratori e sindaci ha natura contrattuale, pertanto incombe sulla società l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra la violazione contestata ed il danno conseguente, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l’onere di fornire la prova positiva, relativamente agli addebiti contestati, della osservanza dei doveri e degli adempimenti loro incombenti; il secondo principio costituisce il nucleo centrale del decisus.

Come si esegue il pignoramento di quote societarie intestate a società fiduciaria

Cass. Sez. III, 16.9.2024 n. 24859

Diritto commerciale – società di capitali – quote societarie – società fiduciaria – intestazione – pignoramento – modalità

Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.

La responsabilità per le operazioni con strumenti elettronici è contrattuale e la banca deve provare la colpa grave del cliente

Cass. Sez. I, 4.9.2024 n. 23683

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – strumenti elettronici – frode – responsabilità – onere della prova

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento; ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Pertanto, mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, la banca deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Conseguentemente, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore.

L’approvazione del progetto di distribuzione è impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi

Cass. Sez. III, 28.8.2024 n. 23240

Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione forzata – progetto di distribuzione – approvazione – impugnazione

Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d’atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l’impugnazione dell’approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l’ultimo atto di quel processo.

Il creditore fondiario mantiene il privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB anche con il nuovo Codice della Crisi di Impresa

Cass. Sez. I, 19.8.2024 n. 22914

Diritto della crisi di impresa – creditore fondiario – privilegio processuale – sussistenza

Le banche possono procedere con l’esecuzione immobiliare anche se il debitore è coinvolto in una procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento. Infatti, l’istituto di credito ha il diritto di portare avanti il pignoramento dell’immobile del debitore, nonostante quest’ultimo sia sottoposto alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Questa disposizione ricalca quanto già previsto per la liquidazione giudiziale, perché le procedure concorsuali non rappresentano un ostacolo per la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche.

Il contratto preliminare di vendita relativo a immobile abusivo non è nullo

Cass. Sez. II, 9.8.2024 n. 22656

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – immobili abusivi – nullità – esclusione

La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare.

L’eventuale surplus finanziario generato dalla continuità aziendale va a vantaggio dei creditori

Cass. Sez. I, 8.8.2024 n. 22474

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – continuità aziendale – surplus finanziario – destinazione

In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 c.c.

La nullità della fideiussione ABI chiesta con domanda principale o riconvenzionale viene decisa dal Tribunale delle Imprese

Cass. Sez. I, 7.8.2024 n. 22305

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – modello ABI – nullità – competenza

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma soltanto se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.

I crediti azionabili in giudizio non si trasmettono ai soci in caso di scioglimento della società

Cass. Sez. I, 12.7.2024 n. 19199

Diritto commerciale – società di persone – estinzione – crediti – trasmissione – condizioni

L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione con esclusione invece delle mere pretese ancora azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente quindi di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.