Cass. Sez. I, 24.1.2025 n. 1791
Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – mediazione – condizione di procedibilità – esclusione
La richiesta di decreto ingiuntivo per l’azione di regresso a seguito di escussione della garanzia fideiussoria non è soggetta alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione prevista dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 per alcune materie, tra cui anche i contratti bancari e assicurativi. Va esclusa la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal TUB, e di conseguenza l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, d.lgs. 28/2010.