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La decisione sul merito creditizio del cliente va sempre motivata anche se è effettuata con metodi automatizzati

Corte Giustizia UE, Sez. I, 27.2.2025 causa n. C-202/2022

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – merito creditizio –valutazione – motivazione – obbligo

Nei processi di valutazione automatizzata del merito creditizio, bisogna spiegare all’interessato come è stata adottata la decisione nei suoi confronti per permettergli di comprendere ed eventualmente contestare la decisione.

Il conflitto tra due acquirenti del medesimo bene si risolve con la priorità della nota di trascrizione del contratto di acquisto

Cass. Sez. II, 25.2.2025 n. 4874

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – beni immobili –trascrizione – effetti

Il conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa si risolve sulla base delle priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può essere provata in giudizio soltanto attraverso la produzione – in originale o in copia conforme – della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo il quale essendo la stessa un atto di parte, gli effetti connessi alla relativa formalità si producono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa che contiene gli elementi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce ed il soggetto al quale la domanda sia rivolta.

Si presume il nesso di causalità tra danno e inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario

Cass. Sez. I, 14.2.2025 n. 3759

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – informazioni –inadempimento – danno – nesso di causalità – presunzione

La sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento degli obblighi informativi e danno dell’investitore si presume salvo prova contraria da parte dell’intermediario che non può tuttavia risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente desunta da scelte pregresse d’investimento intrinsecamente rischiose.

Il rifiuto del cliente di fornire informazioni non esonera l’intermediario dalla verifica di adeguatezza della operazione

Cass. Sez. I, 14.2.2025 n. 3759

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – informazioni – rifiuto – obblighi

Se il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio non vale a esonerare l’intermediario dall’obbligo di verifica dell’adeguatezza del prodotto finanziario, la banca può supplire alle informazioni rifiutate attingendo la c.d. «profilatura di propensione al rischio» dell’investitore dai pregressi investimenti, non dovendo perciò solo presumere una propensione al rischio minima o ridotta.

I contratti di credito con i consumatori devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile

Corte Giustizia UE., 13.2.2025 causa n. 472/2023

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – consumatore – redazione– modalità

Il contenuto informativo dei contratti di credito deve essere redatto in modo tale da consentire al consumatore di comprendere appieno i termini, i costi e le conseguenze economiche del contratto, evitando ambiguità o vaghezze che possano pregiudicare il suo diritto all’informazione.

Non è revocabile l’ipoteca iscritta a garanzia della rateizzazione di un debito scaduto

Cass. Sez. I, 11.2.2025 n. 3450

Diritto della crisi di impresa – azione revocatoria – ipoteca – debito scaduto – esclusione

In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l’inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario.

La condizione di procedibilità non è valutabile in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento

Cass. Sez. I, 30.1.2025 n. 2223

Diritto della crisi e dell’insolvenza – fallimento – condizione di procedibilità – reclamo – contestazione – inammissibilità

La condizione di cui all’art. 15, nono comma l. fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare; ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.) con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa.

La clausola floor inserita in un contratto di mutuo non è un derivato

Cass. Sez. I, 28.1.2025 n. 1942

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – clausola floor – derivato – esclusione

Costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato.
Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell’indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l’evento condizionante è la fluttuazione dell’indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l’evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall’art. 1353 cc.

Per la scientia damni di debiti anteriori nell’azione revocatoria occorre il dolo specifico

Cass. Sez. Un., 27.1.2025 n. 1898

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – scientia damni – dolo – specifico – necessità

Per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901 c.c. per la revocatoria degli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio per i creditori, ma occorre che l’atto “sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito”, modificando la consistenza del proprio patrimonio, ed il terzo acquirente, nell’ipotesi di atto a titolo oneroso, deve essere “a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

I crediti postergati non sono compensabili con i debiti verso il fallito

Cass. Sez. I, 27.1.2025 n. 1865

Diritto della crisi e dell’insolvenza – società – finanziamenti soci – postergazione – compensazione – esclusione

Il rapporto tra l’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall’art. 2467 cod. civ., e quello della compensazione in sede fallimentare di cui all’art. 56 l. fall. si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod. civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, dovendosi ritenere inderogabile la finalità di protezione dei creditori sociali anche rispetto alle ragioni poste a fondamento della possibilità per il creditore in bonis di compensare il proprio diritto con quello del debitore assoggettato alla procedura concorsuale.