Cass. Sez. I, 8.10.2024 n. 26248
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto di mutuo – garanzia DL 23/2020 – valutazione del merito creditizio – sussistenza
La banca doveva valutare il merito creditizio della società finanziata anche nel periodo di emergenza covid-19, poiché il correlato obbligo di diligenza del bonus argentarius non è stato oggetto di deroga dal DL 23/2020. Infatti la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m) deve sempre essere preceduta da un’adeguata valutazione del merito creditizio. I principi generali di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176/2 cc, devono essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro), erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13/1 lett. m) del decreto liquidità, nei quali la banca finanziatrice è integralmente garantita dal Fondo di garanzia per le PMI, istituito con la l. 662/1996, e gestito da Mediocredito Centrale. E’ infatti l’erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario e quindi ad operare senza alcuna istruttoria.