Cass. Sez. I, 30.10.2018 n. 27704
Diritto bancario – azione di ripetizione di indebito – prescrizione – eccezione –carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse – onere della prova – distribuzione
Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un’apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata.