L’onere di provare che il bene venduto era viziato fino dalla consegna alla data della contestazione incombe all’acquirente

Cass. Sez. II, 10.4.2017 n. 9174

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – vizi o difetti – onere della prova – ripartizione

Gli oneri probatori relativi alle vicende del bene, alla sua integrità, manipolazione, modificazione, sono circoscritti, per il venditore, al tempo in cui la sua prestazione è stata eseguita e gravano invece sul compratore la prova delle vicende successive del bene. Pertanto, allorquando il compratore lamenti (a distanza di tempo) la non conformità del bene, è superficiale il venditore non deve dimostrare che il bene al momento della vendita non recava le alterazioni rinvenute. Incombe invece all’acquirente la prova che il bene è rimasto inalterato dal momento in cui lo ha acquisito a quello in cui ha denunciato i vizi.