Quando la banca e’ responsabile nel pagare (o no) l’assegno

Cass. Sez. I, 10.10.2013 n. 23077

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Titoli di credito – Assegno bancario

L’art. 35 del RD 31.12.1933 n. 1736, il quale prevede che l’ordine di non pagare l’assegno che il traente da alla banca ha effetto solo dopo lo scadere del termine di presentazione e che, in mancanza di tale ordine, la banca può pagare l’assegno anche dopo la scadenza del termine, da una parte garantisce la conservazione della provvista sul conto corrente a tutela del prenditore dell’assegno almeno fino alla scadenza del termine di presentazione e dall’altra consente al traente, scaduto tale termine, di disporre di nuovo della provvista impedendo alla banca di pagare l’assegno.
La banca è libera di pagare l’assegno prima della scadenza del termine di presentazione. La banca è invece responsabile nei confronti del prenditore in caso di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione e nei confronti del traente in caso di pagamento anche dopo lo spirare del termine, in presenza di un ordine di revoca del traente.