Nell’azione revocatoria ordinaria il consilium fraudis può essere provato anche con presunzioni

Cass. Sez. III, 22.11.2018 n. 30188

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria ordinaria – consilium fraudis – prova – presunzioni – fondatezza

In tema di azione revocatoria ordinaria, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro – condizione dell’azione, insieme al consilium fraudis del debitore, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito – può essere accertata anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.