Archivi autore: Silvia Nannelli

L’esecuzione su beni del garante non soggiace al divieto dell’art. 2911 cc se l’ipoteca è stata iscritta su beni del debitore principale

Cass. Sez. III, 11.4.2024 n. 9789

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – divieto ex art. 2911 cc –esclusione

L’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale.

Il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due cointestatari è nullo

Cass. Sez. I, 8.4.2024 n. 9331

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto quadro – più intestatari – sottoscrizione – necessità

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.

In caso di successiva cessione del credito incombe al debitore provare la titolarità del credito in capo al primo creditore

Cass. Sez. III, 3.4.2024 n. 8829

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cartolarizzazione dei crediti – successiva cessione – onere della prova – distribuzione

In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest’ultimo l’onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva.

L’anatocismo rientra nel calcolo dell’usura

Cass. Sez. I, 28.3.2024 n. 8383

Diritto bancario e dei mercati finanziari – usura – calcolo – anatocismo –rilevanza

In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso.

La pubblicazione in GU non è sufficiente a provare la cessione del credito

Cass. Sez. III, 22.3.2024 n. 7866

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cartolarizzazione dei crediti – cessione – prova – condizioni

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.

L’ordine di cancellazione delle ipoteche non si ha se il curatore adempie un preliminare e non vende in modo competitivo

Cass. Sez. Un., 19.3.2024 n. 7337

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – preliminare – adempimento – cancellazione dei gravami – inapplicabilità

Ai fini dell’effetto purgativo è necessario che la vendita sia stata attivata adottando una procedura competitiva, perché questo renda la vendita declinabile in senso procedimentale come atto di liquidazione dell’attivo, per effetto della messa in esecuzione di un programma di liquidazione e non anche in base ad una vendita conclusa in esecuzione degli obblighi di un contratto preliminare cui è subentrato il Curatore.

La mancata iscrizione della società incaricata della riscossione nell’elenco ex art. 106 TUB non ha alcun rilievo

Cass. Sez. III, 18.3.2024 n. 7243

Diritto bancario e dei mercati finanziari – riscossione dei crediti – soggetto incaricato – iscrizione albo ex art. 106 TUB – irrilevanza

Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità né dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.), nè degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.).

L’improcedibilità dell’esecuzione va impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi

Cass. Sez. III, 14.3.2024 n. 6873

Diritto processuale civile – processo esecutivo – improcedibilità – impugnazione – opposizione agli atti esecutivi – necessità

L’improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione “atipica”; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione, ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi.

Il correntista ha diritto ad accertare il saldo del conto prima della sua chiusura

Cass. Sez. I, 13.3.2024 n. 6707

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – saldo – accertamento – diritto

In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Il creditore non è obbligato a risolvere il contratto con il debitore principale per non perdere la garanzia del fideiussore

Cass. Sez. III, 13.3.2024 n. 6685

Diritto delle obbligazioni e contratti – risoluzione – garanzia – necessità – esclusione

Il comportamento omissivo del creditore, che non domanda la risoluzione del contratto nonostante il perdurante inadempimento del debitore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso solo sufficiente ad estinguere la garanzia se non viene data prova degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1955 e 1956 c.c.
In particolare, il fatto del creditore che sia rilevante ai sensi dell’art. 1955 cc, non comporta l’automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.