Cass. Sez. III, 11.4.2024 n. 9789
Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – divieto ex art. 2911 cc –esclusione
L’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale.