Cass. Sez. II, 31.3.2022 n. 10366
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – caparra – assegno bancario – validità – condizioni
La caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine; tuttavia, è onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, porlo all’incasso, con la conseguenza che il comportamento dello stesso prenditore che ometta d’incassare l’assegno e lo trattenga presso di sé, è contrario al dovere di correttezza, non esclude l’insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra e non lo legittima, pertanto, in ragione del mancato incasso della somma pattuita quale caparra confirmatoria, né a recedere dal contratto principale né a sollevare, a fronte del (dedotto) inadempimento a tale obbligazione l’eccezione di inadempimento della controparte.