Archivi autore: Silvia Nannelli

In caso di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata è questa il titolo idoneo per la trascrizione

Cass. Sez. I, 2.5.2022 n. 13811

Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – sottoscrizioni – autenticità – accertamento – trascrizione – titolo

Una volta ottenuta la sentenza che accerta la autenticità delle sottoscrizioni (ai sensi dell’articolo 2652, n. 3 Cc) l’atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente – che costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione – la quale va presentata in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex articolo 2658 cc.

Il giudice deve controllare la fattibilità giuridica della proposta di concordato e non la sua convenienza economica

Cass. Sez. I, 2.5.2022 n. 13809

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – piano concordatario – fattibilità – controllo

In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Il credito oggetto di cartolarizzazione non può essere compensato con crediti del cliente verso il cedente

Cass. Sez. III, 2.5.2022 n. 13735

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cessione di rapporti – cartolarizzazione dei crediti – compensazione – impossibilità

I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione configurano un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società di cartolarizzazione. Per la legge n. 130 del 1999, infatti, i crediti costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto a quello della società veicolo e tale patrimonio è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli ed al pagamento dei costi dell’operazione. L’incasso dei crediti è quindi funzionale, esclusivamente, al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e dei costi dell’operazione. Per tale motivo, al debitore ceduto sono precluse le eccezioni di compensazione o le domande giudiziali verso il cessionario fondate su crediti nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso. Consentire al debitore ceduto la proposizione di simili eccezioni o domande giudiziali significherebbe infatti incidere sul patrimonio separato, con potenziali conseguenze negative per il pubblico dei risparmiatori. Viceversa, tali investitori possono essere esposti solo al rischio del mancato incasso dei crediti cartolarizzati, ma non anche al rischio di vedere ridotto il patrimonio separato a beneficio di altri creditori.

La responsabilità dei consiglieri di amministrazione non esecutivi in caso di carenza di informazione sui prodotti di investimento

Cass. Sez. II, 28.4.2022 n. 13345

Diritto societario – società di capitali – amministratori – amministratori non esecutivi – responsabilità

In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l’assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno.

La responsabilità della società fiduciaria verso i mandanti è di natura contrattuale

Cass. Sez. Un., 27.4.2022 n. 13143

Diritto delle obbligazioni e contratti – mandato – contratto di fiducia – responsabilità – natura – responsabilità contrattuale

In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla L. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale, e quand’anche parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato a esercitare l’attività di vigilanza.

Il titolo di prelazione deve essere verificato dal giudice delegato

Cass. Sez. VI, 26.4.2022 n. 13043

Diritto della crisi di impresa – fallimento – stato passivo – formazione – prelazione – verifica – necessità

In tema di formazione dello stato passivo, «l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice.

Nelle opposizioni all’esecuzione le spese legali della fase sommaria devono essere sempre liquidate

Cass. Sez. III, 26.4.2022 n. 12977

Diritto processuale civile – esecuzione – opposizione – fase sommaria – spese – liquidazione – necessità

Se il giudice dell’esecuzione non liquida le spese della fase sommaria la parte vittoriosa deve attivarsi con un giudizio di merito o una domanda di integrazione. L’inerzia comporta l’irripetibilità e l’assenza di una possibilità di liquidazione.

Quando residua la responsabilità del committente nell’esecuzione delle opere appaltate

Cass. Sez. III, 22.4.2022 n. 12909

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – committente – responsabilità – condizioni

Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore.

Anche il creditore fondiario deve chiedere l’ammissione al passivo del fallimento del debitore esecutato

Cass. Sez. I, 20.4.2022 n. 12673

Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – mutuo fondiario – ammissione al passivo – necessità

Anche il creditore fondiario soggiace all’art. 52 l.f. e deve svolgere domanda di ammissione al passivo per vedere riconosciuto il proprio credito nel passivo del fallimento del debitore i cui beni gravati da ipoteca sono stati oggetto di procedura esecutiva immobiliare precedentemente avviata dal creditore stesso.

Il dovere di agire informati dei consiglieri di amministrazione non esecutivi

Cass. Sez. II, 19.4.2022 n. 12436

Diritto societario – società di capitali – amministratori – amministratori non esecutivi – obbligo di agire informati – qualificazione

Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, 3° e 6° co., e 2392 cod. civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.