Cass. Sez. VI, 23.5.2022 n. 16636
Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – clausola a prima richiesta – decadenza ex art. 1957 cc – inapplicabilità
Per un verso, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale e, per altro verso, che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.