Archivi autore: Silvia Nannelli

La previsione di una clausola a prima richiesta fa ritenere non applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc

Cass. Sez. VI, 23.5.2022 n. 16636

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – clausola a prima richiesta – decadenza ex art. 1957 cc – inapplicabilità

Per un verso, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale e, per altro verso, che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.

La nuova normativa sul leasing non si applica ai contratti precedenti

Cass. Sez. I, 18.5.2022 n. 15981

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – normativa – Legge 124 del 2017 –applicazione – limiti

La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi, e trova quindi applicazione ai soli contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti in precedenza, e rispetto ai quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimangono valide la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la conseguente assoggettabilità di quest’ultimo, in via analogica, alla disciplina di cui all’art. 1526 c.c., restando invece esclusa l’applicabilità della L. Fall., art. 72-quater, rispetto al quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né può pervenirsi in via interpretativa ad un’applicazione retroattiva della L. n. 124 cit.

La mancanza delle scritture contabili non giustifica di per sé la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni

Cass. Sez. I, 12.5.2022 n. 15245

Diritto societario – società di capitali – amministratori – scritture contabili –mancanza – responsabilità – condizioni

Nelle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causati dal dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova – almeno presuntiva – di condotte di tal genere.

I sindaci che hanno omesso di controllare la condotta illecita degli amministratori devono risarcire il danno

Cass. Sez. I, 11.5.2022 n. 14873

Diritto societario – società di capitali – sindaci – obblighi – violazione – conseguenze

Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell’impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all’oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l’attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.

Il conto anticipi fatture di regola non è un conto autonomo di finanziamento

Cass. Sez. I, 5.5.2022 n. 14321

Diritto bancario e dei mercati finanziari – diritto bancario – conto anticipi – natura –conseguenze

In caso di conto relativo ad una operazione di anticipo fatture, il Giudice deve innanzi tutto verificare se si tratti di un conto cd di servizio, con funzioni di mera evidenza contabile del finanziamento, ovvero si tratti di un vero e proprio diverso rapporto giuridico che si atteggi come autonomo finanziamento.
Nel primo caso il Giudice deve operare una compensazione cd impropria (ossia un mero calcolo matematico) tra quanto dovuto in virtù dell’anticipo fatture e le eventuali poste illegittimamente pagate alla banca sul conto corrente di corrispondenza.
In entrambi i casi i fideiussori non hanno legittimazione passiva per la ripetizione di eventuali indebiti, ma per il primo caso hanno il pieno diritto di vedere computato correttamente il proprio eventuale debito.

L’intermediario finanziario deve sconsigliare il cliente investitore dall’operazione in modo motivato

Cass. Sez. I, 5.5.2022 n. 14208

Diritto bancario e dei mercati finanziari – diritto finanziario – negoziazione – intermediario finanziario – informazione – obbligo – modalità

La segnalazione dell’intermediario che sconsiglia l’operazione perché non congrua rispetto al profilo del cliente ma non dà conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua rischiosità non esclude l’inadempimento del soggetto.

La nullità dello swap non è sanata da un contratto successivo e la prescrizione delle ripetizioni è decennale

Cass. Sez. VI, 4.5.2022 n. 14129

Diritto bancario e dei mercati finanziari – IRS – contratto quadro – assenza – nullità – sanatoria – esclusione – prescrizione – durata

La nullità delle operazioni di Interest Rate Swap per assenza, al momento della loro conclusione, di un contratto-quadro non può essere sanata con effetto retroattivo dalla stipula di un contratto quadro in epoca successiva (da ultimo, Cass., sez. I, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021) neppure nella negoziazione con un operatore qualificato.
La prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito, conseguente la dichiarazione della nullità del contratto di Interest Rate Swap, ha durata decennale (non quinquennale come previsto per la differente fattispecie dell’annullamento) e viene validamente interrotta da una lettera di messa in mora.

In caso di negoziazione illegittima di un assegno non trasferibile il danno imputabile alla banca è provato con l’addebito in conto

Cass. Sez. VI, 4.5.2022 n. 14129

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – spedizione – negoziazione – banca – responsabilità – danno – prova

La responsabilità (contrattuale) della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, richiede la prova del danno. A tal fine non occorre la prova del rinnovo del pagamento da parte dell’emittente, essendo sufficiente che risulti dimostrato l’addebito in conto dell’importo dell’assegno pagato a chi non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario.

La spedizione per posta ordinaria di un assegno integra concorso di colpa del mittente in caso di sua illegittima negoziazione

Cass. Sez. VI, 4.5.2022 n. 14129

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – spedizione – posta ordinaria – sottrazione – concorso di colpa – mittente – sussistenza

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

La responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno è di natura contrattuale

Cass. Sez. VI, 3.5.2022 n. 13969

Diritto delle obbligazioni e contratti – assegno bancario – negoziazione – banca negoziatrice – responsabilità contrattuale – sussistenza

La responsabilità della banca negoziatrice, nell’attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all’incasso, ha natura di responsabilità contrattuale, e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.