Cass. Sez. I, 14.9.2022 n. 27133
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – leasing – risoluzione – fallimento – disciplina – applicazione
Anche a seguito dell’introduzione nell’ordinamento dell’art. 72-quater, l. fall., che ha dettato un’unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo, non si può ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore. Sicché, in caso di un contratto di leasing traslativo, risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, va applicato analogicamente l’art. 1526, cc e non l’art. 72-quater, l. fall.