Archivi autore: Silvia Nannelli

Il mutuo fondiario concesso per un importo che supera l’80% del valore del bene ipotecato non è affetto da nullità

Cass. Sez. Un., 16.11.2022 n. 33719

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo fondiario – limite di valore del bene ipotecato – superamento 80% – nullità – esclusione

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38/2 TUB, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – quale è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale” (art. 51 e 53 TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (o del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Anche il credito di un contratto preliminare può essere pignorato

Cass. Sez. III, 27.10.2022 n. 31844

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – credito– responsabilità – pignorabilità – sussistenza

L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché è specificamente collegato ad un rapporto esistente e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

La responsabilità penale del consulente finanziario non esclude la responsabilità solidale della banca

Cass. Sez. VI, 25.10.2022 n. 31453

Diritto bancario e dei mercati finanziari – consulenti finanziari – intermediario finanziario – responsabilità – solidarietà – sussistenza

Il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda. Presupposto della responsabilità dell’intermediario è la sussistenza di una connessione tra l’esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all’investitore, che la giurisprudenza della Cassazione inquadra nel nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all’art. 2049 cc. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.

La ripartizione dell’onere probatorio nelle cause di responsabilità dei sindaci

Cass. Sez. I, 17.10.2022 n. 30383

Diritto societario – società di capitali – sindaci – azione di responsabilità – onere della prova – distribuzione

È compito del curatore fallimentare che promuove l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci fornire la prova dell’esistenza del danno, determinarne l’ammontare e la riconducibilità del danno al comportamento illegittimo dell’organo di controllo. Ai sindaci compete la dimostrazione della non addebitabilità dell’evento dannoso attraverso la prova della osservanza dei doveri e dei compiti imposti dall’articolo 2403.

I contratti in corso nel conferimento del ramo di azienda

Cass. Sez. II, 14.10.2022 n. 30296

Diritto commerciale – azienda – ramo d’azienda – conferimento – contratti in corso – trasferimento

Il conferimento di un’azienda o di un ramo di essa ad una società rientra nella più ampia e generale figura della cessione d’azienda, realizzando il trasferimento e, quindi, la successione a titolo particolare della stessa. Ne consegue, l’applicazione della disciplina conseguente posta dagli artt. 2557 e ss. c.c. e, in particolare, dell’art. 2558 c.c., in forza del quale, se non pattuito diversamente, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda non aventi carattere personale.

Il risarcimento è negato se la banca informa il cliente sulla reale situazione del prodotto finanziario

Cass. Sez. I, 11.10.2022 n. 29616

Diritto bancario e dei mercati finanziari – intermediario finanziario – obblighi informativi – adempimento – condizioni

Di fronte a un’operazione inadeguata per il cliente investitore le regole di comportamento sono:
1) La banca, come intermediario finanziario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, deve offrire all’investitore, prima che l’operazione sia posta in essere, un’effettiva spiegazione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione stessa, dandogli tutte le informazioni sulle ragioni per le quali reputi che l’operazione sia inadeguata in modo che, anche riguardo ad essa, la scelta che l’investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole.
2) L’investitore, ricevute le informazioni che evidenzino l’inadeguatezza dell’operazione, se intenda insistere per la sua esecuzione, deve autorizzare la banca in forma espressa e la dichiarazione che lui rende in forma scritta è fonte di una presunzione che l’intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate.
3) La presunzione tuttavia non vale a sollevare l’intermediario dall’onere di provare di aver assolto il dovere di informazione se l’investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall’intraprendere l’operazione rivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull’intermediario l’onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti.

In caso di inerzia del curatore può agire il fallito

Cass. Sez. I, 10.10.2022 n. 29462

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azioni – legittimazione attiva – fallito – condizioni

Qualora l’amministrazione fallimentare rimanga inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire a tutela dei suoi diritti patrimoniali, a patto che l’inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse e non anche quando consegua a una negativa valutazione circa la convenienza della controversia. La legittimazione suppletiva del fallito opera allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari e non quando si faccia questione dell’impugnativa di atti della procedura rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare.

Nel sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori non può essere esiguo

Cass. Sez. I, 26.9.2022 n. 28013

Diritto della crisi di impresa – sovraindebitamento – consumatore – soddisfacimento dei creditori – condizioni

Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3/2012 il piano del consumatore non può essere omologato dal Tribunale se la percentuale offerta ai creditori chirografari è di “assai esigua entità”. In tal modo infatti il piano difetta della causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori (nel caso di specie la percentuale offerta ai chirografari era 3,82% e il debitore era un professionista giovane con possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza patrimoniale e reddituale).

Il correntista non può esigere dalla banca il pagamento dell’assegno circolare

Cass. Sez. I, 20.9.2022 n. 27449

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – versamento – assegno circolare – obbligo pagamento – condizioni

Il correntista non può pretendere dalla Banca il pagamento di un assegno circolare, girato per l’incasso, qualora risulti impagato a causa del fallimento dell’ordinatario. Ciò perché il trasferimento a favore del cliente della proprietà delle somme portate dal titolo è sospensivamente condizionato dal «salvo incasso» di cui all’art. 1829 c.c.

In caso di mancata prova integrale degli estratti – conto si azzera il primo saldo iniziale

Cass. Sez. I, 19.9.2022 n. 27362

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – estratti – conto – produzione – prova – condizioni

In assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.