Cass. Sez. I, 4.1.2023 n. 145
Diritto bancario e dei mercati finanziari – interessi moratori – usurarietà – rilevanza – conseguenze
Dall’accertamento dell’usurarietà discende dunque l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio.