Archivi autore: Silvia Nannelli

Quando si può parlare di transazione novativa

Cass. Sez. I, 2.3.2023 n. 6255

Diritto delle obbligazioni e contratti – transazione – transazione novativa – elementi – necessità

La transazione novativa è un tipo di accordo che viene raggiunto dalle parti al fine di disciplinare completamente il nuovo rapporto negoziale. Questo accordo si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, e si caratterizza per la volontà delle parti di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente. Ciò comporta la creazione di nuove ed autonome situazioni giuridiche. Un elemento essenziale di questo contratto, oltre ai soggetti e alla causa, è l’”animus novandi“. Questo animus può anche risultare in modo implicito, dal momento che l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo. In tal modo, le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbono ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti.

L’assegno privo di data non è titolo esecutivo

Cass. Sez. III, 2.3.2023 n. 6342

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegni – data – necessità

Un assegno è privo di data sia quando la data non c’è, sia quando la data è illeggibile, sia quando la data è incerta. L’incertezza della data, infatti, impedisce di stabilire sia se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell’emissione, sia – soprattutto – la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento, trasformando così l’assegno in uno strumento di credito. L’assegno con data incerta non ha valore di titolo esecutivo, in quanto l’assegno bancario è un titolo formale, e può acquistare l’efficacia del titolo esecutivo solo se soddisfa i requisiti dettati dalla legge quanto alla forma e quanto al contenuto.

L’onere della prova in caso di fondo patrimoniale

Cass. Sez. VI, 27.2.2023 n. 5834

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – opposizione – onere della prova – distribuzione

Per quanto riguarda l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l’onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

L’azione revocatoria della cessione di credito a terzi non richiede la produzione in giudizio dell’atto revocato

Cass. Sez. III, 24.2.2023 n. 5736

Diritto delle obbligazioni e contratti – cessione di credito – azione revocatoria – atto revocato – produzione – necessità – esclusione

L’accoglimento della domanda revocatoria, disciplinata dall’art. 2901 c.c. ed avente ad oggetto un atto di cessione dei crediti a terzi, non contempla, quale necessario requisito probatorio, la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma consente il raggiungimento della relativa prova in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori dell’avvenuta cessione, sia la non contestazione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorio.

La clausola di indicizzazione in un contratto di leasing non è un derivato

Cass. Sez. Un., 23.2.2023 n. 5657

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – canoni – interessi – indicizzazione – clausola – natura

La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98. Il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà.

La differenza tra supersocietà di fatto e holding di fatto

Cass. Sez. I, 22.2.2023 n. 5458

Diritto societario – società di capitali – supersocietà di fatto – holding di fatto – differenza

Il fatto che le singole società perseguano l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto e, semmai, indice dell’esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza, a richiesta di uno dei soggetti legittimati.

Se le condizioni del debitore principale peggiorano la banca deve avvisare il fideiussore

Cass. Sez. I, 17.2.2023 n. 5017

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – condizioni debitore principale – peggioramento – avviso – obbligo

Se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall’assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento.

L’eccezione revocatoria del curatore non è soggetta a decadenza

Cass. Sez. I, 15.2.2023 n. 4777

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – eccezione revocatoria – decadenza – esclusione

Nel caso di eccezione revocatoria in via breve sollevata dalla curatela nel procedimento di verifica crediti i termini decadenziali di cui all’art. 69-bis l.fall. non trovano applicazione, sebbene l’art. 95, primo comma l.fall. parli solo di “prescrizione”.

Per valutare la convenienza della proposta liquidatoria rispetto all’esecuzione vanno considerate anche le revocatorie esperibili

Cass. Sez. I, 14.2.2023 n. 4613

Diritto della crisi di impresa – liquidazione del patrimonio – creditori ipotecari – convenienza – valutazione – criteri

Al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità della proposta di liquidazione di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012 secondo cui al creditore ipotecario sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di esecuzione individuale, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui realizzabile in caso di esecuzione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo.