Archivi autore: Silvia Nannelli

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali a una catena di soggetti ciascuno risponde dei danni verso il fiduciante

Cass. Sez. I, 15.6.2023 n. 17151

Diritto societario – società di capitali – intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali – trasferimento – inadempimento – responsabilità – conseguenze

In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.

Per avere il concordato in continuità è necessario che l’azienda sia in esercizio, anche affittata

Cass. Sez. I, 15.6.2023 n. 17092

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – continuità aziendale – esercizio – presupposto – necessità

Per aversi continuità, occorre che vi sia un’azienda in esercizio: infatti, ai sensi dell’art. 186-bis l.fall., la continuità aziendale è configurabile allorquando vi sia un’azienda in esercizio ed il debitore preveda di continuare a gestirla e/o di cederla a terzi o conferirla in società. Pertanto, la possibilità di accedere ad un concordato in continuità (nel caso in cui l’azienda sia stata già affittata) richiede la necessità che l’azienda sia in esercizio al momento dell’accesso alla procedura, individuando, proprio nel contratto di affitto stipulato prima della proposizione della domanda di concordato (cd. affitto-ponte), uno strumento per garantire la prosecuzione dell’attività per evitare il rischio di irreversibile dispersione che l’arresto anche temporaneo dell’attività comporterebbe.

Il fallimento del terzo pignorato comporta l’improcedibilità del giudizio di accertamento del suo obbligo

Cass. Sez. III, 7.6.2023 n. 16048

Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione presso terzi – obbligo del terzo – accertamento – fallimento – improcedibilità

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l’improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l’accertamento di crediti nei confronti del fallito.

In caso di cancellazione della società l’obbligo di trasferire il bene si trasmette ai soci

Cass. Sez. II, 6.6.2023 n. 15762

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – trasferimento coattivo – società – cancellazione – effetti

A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell’obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.

Da quando decorre il termine per impugnare la delibera di aumento di capitale

Cass. Sez. I, 24.5.2023 n. 14469

Diritto societario – società di capitali – aumento di capitale – delibera – impugnazione – termine

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c., il termine per l’impugnativa dell’aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Una volta impugnato il bilancio non è necessario impugnare i bilanci successivi

Cass. Sez. I, 24.5.2023 n. 14338

Diritto societario – società di capitali – bilancio – delibera – impugnazione – bilanci successivi – impugnazione – necessità

Ai sensi dell’art. 2434 bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2434 bis cod. civ., l’amministratore deve tener conto delle ragioni dell’intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell’impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità stessa.

Il limite di finanziabilità non rientra nell’oggetto del contratto di mutuo fondiario

Cass. Sez. I, 22.5.2023 n. 14000

Diritto delle obbligazioni e contratto – mutuo – mutuo fondiario – limite di finanziabilità – oggetto – esclusione

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

Il documento di sintesi nel contratto di mutuo ha solo finalità informative e non rientra nel contenuto del contratto

Cass. Sez. I, 22.5.2023 n. 14000

Diritto delle obbligazioni e contratto – mutuo – documento di sintesi – natura

Il documento di sintesi, nell’ambito dei rapporti bancari, svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto.
Proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall’art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione da parte della banca di norme che riguardano il comportamento dei contraenti e che, come tale, può essere solo fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale.

Quando la domanda di concordato è un abuso del processo

Cass. Sez. I, 22.5.2023 n. 13997

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – abuso del processo – inammissibilità – condizioni

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

La banca non risponde dell’acquisto incauto di prodotti finanziari

Cass. Sez. I, 17.5.2023 n. 13521

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – acquisto – responsabilità dell’intermediario finanziario – condizioni

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.