Archivi autore: Silvia Nannelli

La falsità della sottoscrizione non impedisce l’attribuzione del documento alla parte in presenza di altre circostanze

Cass. Sez. II, 25.8.2023 n. 25276

Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – sottoscrizione – falsità – attribuzione – condizioni

La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell’ammissione ex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze.

I beneficiari dell’assicurazione sulla vita

Cass. Sez. III, 21.8.2023 n. 24951

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di assicurazione – assicurazione sulla vita – beneficiari – individuazione

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.

I versamenti in conto futuro aumento di capitale

Cass. Sez. I, 8.8.2023 n. 24093

Diritto commerciale – società di capitali – capitale – futuro aumento – versamenti – natura

Per versamenti in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l’aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell’indebito. Per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l’interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale risulti in modo chiaro ed inequivoco, utilizzando, all’uopo, indici di dettaglio (quali l’indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l’aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie), e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all’uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.

Nella revocatoria fallimentare vanno esclusi i pagamenti effettuati da terzi

Cass. Sez. I, 7.8.2023 n. 24018

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – azione revocatoria – rimesse in conto corrente – revocabilità – condizioni

In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, la differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo negativo del conto al momento dell’apertura del concorso non è necessariamente indicativa dell’importo da revocare, perché può essere influenzata da accrediti diversi da quelli da prendere in considerazione a norma dell’art. art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. come ad esempio nel caso in cui vengano in questione le rimesse effettuate da terzi, ritenute non revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e sempre che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento o non abbia così adempiuto un’obbligazione relativa ad un debito proprio.

Nella revocatoria fallimentare va verificata ogni singola rimessa

Cass. Sez. I, 7.8.2023 n. 24018

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – azione revocatoria – rimesse in conto corrente – revocabilità – condizioni

In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. (nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento rappresentato da ogni singola rimessa, avendo riguardo alla sua “consistenza” ed alla sua “durevolezza”; di conseguenza, l’accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3, l. fall. (nel testo novellato dal cit. D.L. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 169 del 2008), trattandosi di “norma di chiusura” che indica solo il limite massimo dell’importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.

Quando va effettuata la cancellazione della trascrizione del pignoramento

Cass. Sez. III, 7.8.2023 n. 23941

Diritto delle obbligazioni e contratti – trascrizione – pignoramento – ordine – condizioni

La cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell’estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato. Ne consegue che è illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, in pendenza dell’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l’immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell’opposizione.

In caso di recesso per impossibilità sopravvenuta, non c’è il diritto a richiedere il doppio della caparra

Cass. Sez. II, 31.7.2023 n. 23209

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – impossibilità sopravvenuta – recesso – caparra – restituzione

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra.

I rapporti tra esecuzione individuale e procedura di composizione della crisi

Cass. Sez. III, 26.7.2023 n. 22715

Diritto della crisi di impresa – composizione della crisi – esecuzione individuale – divieto di prosecuzione – effetti

Qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell’esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all’art. 623 cpc; tuttavia, nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata – che abbia ragione di contestare la decisione – opporsi al provvedimento con cui lo stesso giudice dell’esecuzione abbia disposto il prosieguo della procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. cpc, pena l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione forzata.

Il giudice può utilizzare gli estratti – conto incompleti purché gli consentano di ricostruire integralmente il rapporto

Cass. Sez. I, 25.7.2023 n. 22290

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – estratti conto – prova

In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.

La prova della cessione dei crediti cartolarizzati

Cass. Sez. I, 20.7.2023 n. 21821

Diritto bancario e dei mercati finanziari – cessione dei crediti – cartolarizzazione – prova – requisiti

In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.