Archivi autore: Silvia Nannelli

Quando la CONSOB risponde dei danni verso gli investitori per la falsità dei prospetti informativi

Cass. Sez. I, 16.1.2024 n. 1653

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – prospetto informativo – CONSOB – controllo – responsabilità – condizioni

Nel controllare il prospetto non spetta alla CONSOB svolgere valutazioni di merito sugli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione, né compiere verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni ivi contenute. Con riferimento all’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto è configurabile una condotta colposa della CONSOB soltanto quando la falsità delle informazioni contenute nel prospetto sia manifesta ovvero qualora abbia omesso i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tale falsità.

Anche con il recesso del committente appaltatore e direttore dei lavori possono essere chiamati a risarcire il danno

Cass. Sez. II, 8.1.2024 n. 421

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – responsabilità appaltatore – recesso del committente – danni – sussistenza

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.

Da quando decorre il termine per la riassunzione in caso di fallimento di una parte

Cass. Sez. III, 5.1.2024 n. 322

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – interruzione del processo – riassunzione – termine – decorrenza

In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fall. per le domande di credito (nella specie, come detto, non integrantisi), decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.

L’impegno a rinunciare a un diritto non può essere oggetto di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc

Cass. Sez. II, 28.12.2023 n. 36224

Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione in forma specifica – rinuncia – inapplicabilità

In tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente.

La transazione con il curatore non può riconoscere a un creditore prededuzioni non previste dalla legge

Cass. Sez. I, 19.12.2023 n. 35452

Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza – liquidazione giudiziale – transazione – oggetto

La transazione stipulata tra il curatore fallimentare e il creditore, nella parte in cui ha riconosciuto a quest’ultimo una prededuzione che non è prevista dalla legge, è affetta da nullità.

La prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dell’esistenza di un’apertura di credito presuppone la legittimità del contratto

Cass. Sez. I, 15.12.2023 n. 35189

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – natura delle rimesse – prova

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, nella vigenza del d. lgs. n. 385 del 1993, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere da questi fornita dando riscontro della conclusione del contratto di apertura di credito senza che operi il limite posto dall’art. 2725 c.c., ove il correntista stesso non abbia fatto valere la nullità del negozio.

La prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dell’esistenza di un’apertura di credito può essere data anche per presunzioni

Cass. Sez. I, 14.12.2023 n. 34997

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – natura delle rimesse – prova

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell’art. 127, comma 2, d. lgs. cit., la nullità stessa.

La differenza tra cofideiussione e fideiussione del fideiussore

Cass. Sez. III, 13.12.2023 n. 34989

Diritto delle obbligazioni e contratti – cofideiussione – fideiussione del fideiussore – differenza

La cofideiussione, di cui all’art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all’art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l’obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l’intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori.

Il tasso Euribor manipolato comporta la nullità della clausola determinativa degli interessi

Cass. Sez. III, 13.12.2023 n. 34889

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – Euribor – manipolazione – nullità

Va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, quale quello di manipolazione dell’Euribor tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013. La decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione. Il valore di prova privilegiata, inoltre, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

Come il cessionario del credito può proporre impugnazione della decisione emessa nei confronti del cedente

Cass. Sez. III, 7.12.2023 n. 34373

Diritto delle obbligazioni e contratti – cessione di credito – impugnazione – cessionario – proponibilità

Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio.