Le attribuzioni patrimoniali della separazione consensuale sono impugnabili

Cass. Sez. III, 30.8.2019 n. 21839

Diritto delle obbligazioni e contratti – separazione consensuale – attribuzioni patrimoniali – impugnazione – ammissibilità

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. Quindi si ritiene che l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza possa racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico: si tratta di quegli accordi che costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti. Pertanto dette pattuizioni sono impugnabili.