Cass. Sez. III, 28.12.2021 n. 41791
Diritto delle obbligazioni e contratti – atto pubblico – scrittura privata autenticata – titolo esecutivo – condizioni
Ai sensi dell’art. 474 cpc, nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.