Gli atti in frode ai creditori giustificano la mancata omologazione del concordato preventivo

Cass. Sez. I, 4.6.2014 n. 12533

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – omologazione – atti in frode ai creditori

Il tribunale può negare l’omologazione del concordato preventivo, anche qualora non siano state proposte opposizioni, ove risulti la commissione di atti in frode ai creditori, che ai sensi dell’articolo 173 L.F. avrebbero comportato la revoca dell’ammissione.
Si hanno atti in frode commessi anteriormente alla procedura di concordato preventivo quando la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, tali cioè che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, situazioni che siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori.
Possono assumere rilievo quali atti di frode idonei alla revoca del concordato o il diniego della omologazione, i comportamenti depauperati del patrimonio posti in essere dal debitore con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, così da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria.