Cass. Sez. I, 5.5.2016 n. 9027
Diritto fallimentare – concordato preventivo – poteri tribunale – atti di frode – revoca ammissione – sussistenza
Gli atti fraudolenti scoperti dal commissario non possono essere superati dal voto dei creditori, preventivamente resi edotti della frode e disposti ugualmente ad approvare la proposta concordataria. Infatti, una volta scoperti detti atti di frode il giudice ha il dovere immediato di revocare l’ammissione al concordato; e ciò senza la necessità di alcuna presa di posizione sul punto dei creditori, ormai resi edotti della realtà della situazione venuta alla luce. Il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore che abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dall’art. 173 LF, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura.