Cass. Sez. I, 6.2.2018 n. 2821
Diritto fallimentare – pagamenti e riscossioni effettuati dal fallito – impugnazione – necessità
In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l’inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito – se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito – può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 44 legge fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa”; invero in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell’assegno invocando l’inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo.