La determinazione dell’assegno divorzile tra funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Cass. Sez. Unite Civili, 11.7.2018 n. 18287

Diritto di famiglia – scioglimento del matrimonio – assegno divorzile

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma (art. 5, comma 6, l. 898/1970) i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durate del matrimonio e all’età dell’avente diritto. In materia di assegno divorzile è necessario tener conto delle peculiarità e specificità tipiche di ogni matrimonio (e di ogni storia) con la conseguenza che il giudice, nel caso concreto, dovrà operare un’analisi ed un bilanciamento del contributo che ciascun coniuge ha dato alla conduzione della vita familiare, in considerazione delle singole scelte, della durata del matrimonio, dell’età dei coniugi e delle loro potenzialità reddituali – lavorative future. Le scelte assunte dai coniugi di comune accordo all’inizio e nel corso della loro vita coniugale non possono, magari dopo molti anni, finire per penalizzare irreversibilmente quel coniuge che, in nome di una scelta condivisa, aveva rinunciato alla carriera e alla possibilità di essere autonomamente indipendente per dedicarsi alla famiglia.