La spedizione per posta dell’assegno contraffatto non esclude la responsabilità della banca negoziatrice

Cass. Sez. III, 17.1.2019 n. 1049

Diritto delle obbligazioni e contratti – titolo di credito – assegno bancario – contraffazione – responsabilità banca negoziatrice – spedizione postale – irrilevanza

In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all’ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell’incidenza o meno della “colpa” del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, come sopra indicato in relazione all’art. 1227 c.c., comma 1, non rilevano né il rischio generico assunto dall’emittente nell’affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.