Chi riceve un assegno bancario non dà alcuna quietanza

Cass. Sez. III, 22.1.2019 n. 1572

Diritto delle obbligazioni e contratti – quietanza – assegno bancario – insussistenza

Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall’utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell’adempimento dell’obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell’assegno.