Cass. Sez. III, 22.1.2019 n. 1572
Diritto delle obbligazioni e contratti – quietanza – assegno bancario – insussistenza
Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall’utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell’adempimento dell’obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell’assegno.