L’assegno bancario privo di data può essere utilizzato come promessa di pagamento

Cass. Sez. VI, 3.10.2018 n. 24144

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – data – mancanza – scrittura privata – sussistenza

L’assegno bancario privo di data di emissione ben possa essere ritenuto come espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell’ordine di pagamento impartito alla banca trattaria.