La coincidenza tra assegnatario e creditore procedente esclude la tutela accordata ai terzi

Cass. Sez. III, 5.4.2016 n. 6535

Esecuzione forzata – espropriazione – effetti della vendita forzata e dell’assegnazione

Qualora in una procedura esecutiva per espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell’inesistenza o dell’inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, determina la caducazione dell’assegnazione stessa in quanto l’assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non è terzo rispetto all’illegittimo svolgimento dell’azione esecutiva senza che il titolo fosse azionabile e quindi non giova della tutela predisposta dall’art.2929 c.c., secondo cui “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario”.