L’installazione dell’ascensore nel condominio

Cass. Sez. II, 5.12.2018 n. 31462

Diritto del condominio – innovazioni – solidarietà condominiale – superamento barriere architettoniche

L’installazione di un ascensore su un’area comune, con scopo di eliminare delle barriere architettoniche, costituisce un’innovazione, che va approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap. Pertanto, la verifica della sussistenza di tali requisiti deve tener conto del principio di solidarietà condominiale: principio che implica un corretto bilanciamento di svariati interessi tra cui, appunto, quelli delle persone disabili volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, l’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio. L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c.