Cass. Sez. VI, 11.3.2020 n. 6975
Diritto bancario – documentazione – richiesta di copia – ordine di esibizione –diversità
Con riferimento all’ordine di esibizione ex articolo 210 cpc, l’istituto di credito è sempre tenuto a mettere a disposizione del correntista la documentazione. Infatti, posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione dei rapporti bancari e anche in sede giudiziaria, l’articolo 119, comma 4, Tub nell’emettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari non contempla nessuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito.