E’ l’appaltatore che deve dare la prova dell’entità del mancato guadagno in caso di recesso unilaterale del committente

Cass. Sez. II, 17.7.2020 n. 15304

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – recesso del committente – mancato guadagno – entità – prova

In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.