L’appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo deve provare, in caso di contestazione, di avere bene eseguito i lavori

Cass. Sez. VI, 10.1.2014 n. 344

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di appalto – eccezione di inadempimento

In tema di inadempimento del contratto di appalto, il principio generale, che peraltro governa l’adempimento di tutti i contratti con prestazioni corrispettive, comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere — allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione — di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.