Per l’anatocismo dopo il 30.6.2000 serve la pattuizione espressa

Cass. Sez. I, 12.3.2020 n. 7105

Diritto bancario – contratti bancari – anatocismo – pattuizione espressa – necessità

La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all’assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente, sicché, proprio in applicazione dell’art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») è necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.