Cass. Sez. I, 22.5.2014 n. 11400
Diritto commerciale – Diritto bancario – mutui fondiari – anatocismo
Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia. L’attuale disciplina dei mutui fondiari non prevede più la capitalizzazione degli interessi sul capitale e quindi, in caso di risoluzione del contratto, gli interessi moratori non vanno calcolati sulla parte di interessi delle rate scadute e non pagate ma solo sul parte di capitale e non sono privilegiati, a meno che l’anatocismo non sia stato espressamente pattuito.