Cass. Sez. I, 4.2.2014 n. 2364
Stato e capacità delle persone – amministrazione di sostegno – condizioni di ammissibilità
L’amministrazione di sostegno prevede un duplice accertamento rimesso al giudice del merito : il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, il clima di contrasto endofamiliare giustifica l’opzione per un terzo estraneo.