Cass. Sez. II, 14.5.2014, n. 10607
Diritto del condominio – nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
L’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini.