Cass. Sez. II, 14.10.2014 n. 21687
Diritto delle successioni e donazioni – accettazione dell’eredità – termine – interruzione
L’art. 480/1 cc prevede che il diritto di accettare l’eredita si prescrive in dieci anni; il termine decorre dall’apertura della successione. Da un canto, va osservato che in tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell’atto in cui si concreta l’accettazione; d’altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso.