La trascrizione della domanda di accertamento delle sottoscrizioni non autenticate prevale sulle formalità successive

Cass. Sez. II, 26.10.2018 n. 27169

Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – sottoscrizione autenticata – mancanza – domanda di accertamento – trascrizione – effetti

Quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono autentiche ai sensi dell’art. 2073 c.c. e, pertanto, difetta un titolo idoneo per eseguire la trascrizione di tale atto, quest’ultima non può essere conseguita che mediante l’azione di accertamento giudiziale sull’autenticità delle sottoscrizioni, di tal che la sentenza che accoglie suddetta azione si integra con la scrittura privata e costituisce titolo idoneo per la trascrizione, che, una volta compiuta, consente l’opponibilità ai terzi della scrittura medesima con decorrenza dalla data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento.