Il diritto di abitazione del coniuge separato è opponibile anche senza trascrizione

Cass. Sez. I, 18.12.2013 n. 28229

Diritto di famiglia e minori – separazione tra coniugi – diritto di abitazione

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo data certa, è opponibile, anche se non sia stato trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, o – ma solo se sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni. Il provvedimento opponibile al terzo acquirente dell’immobile non è soltanto la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, ma anche quello provvisorio (anch’esso comunque trascrivibile), del presidente del tribunale dopo l’udienza di comparizione dei coniugi.