Cass. Sez. Trib., 8.11.2013 n. 25128
Diritto tributario – atto pubblico – querela di falso
La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del DPR 29.9.1973 n. 602, direttamente dal Concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario; il postino deve solo curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; quindi se sull’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la firma non sia leggibile, l’atto è ugualmente valido poiché la relazione tra il destinatario e chi ha ricevuto il plico è accertata dal postino e l’avviso di ricevimento è un atto pubblico le cui risultanze sono impugnabili solo con la querela di falso.