L’incapacità del testatore va dimostrata

Cass. Sez. VI, 6.11.2013 n. 24881

Diritto delle successioni – testamento

L’incapacità naturale del disponente che – ex art. 591 cc – determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Spetta a chi afferma quello stato di incapacità che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (come previsto dall’art. 591/2 n. 3 cc). In questo caso il giudice di merito non può, in particolare, ignorare il contenuto del testamento e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averlo ispirato.