Diventa cieca dopo un intervento alla cataratta: colpa del medico

Cass. Sez. III, 5.11.2013 n. 24801

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità medica

Si ha responsabilità della struttura sanitaria anche se a eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente; basta che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria; lo stesso se la scelta è fatta da questa con il consenso (anche tacito) del paziente.
Il paziente – creditore deve solo provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. La struttura sanitaria e il medico – debitori, invece devono provare che tale inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, non c’è nesso di causalità tra questo e il danno subito dal paziente. Ciò perché costoro hanno maggiore possibilità di dare questa prova, perché la prestazione sanitaria consiste nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al paziente.
Il medico è tenuto a una prestazione secondo la diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex artt. 1176/2 e art. 2236 cc e va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, perché uno specialista è tenuto alla perizia che è propria della sua categoria specialistica per la quale si richiede la specifica conoscenza e applicazione di cognizioni tecniche tipiche della specializzazione. La condotta del medico specialista va così esaminata con maggior rigore per la responsabilità professionale, per la peculiare specializzazione e per la necessità di adeguare la condotta alla natura ed al livello di pericolosità della prestazione.